Comunicato GGG Fidal in materia di organizzazione/partecipazione alle manifestazioni di atletica.

Comunicato GGG Fidal in materia di organizzazione/partecipazione alle manifestazioni di atletica.

Scritto da: Alessandro Floris

 

Il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare ha predisposto due note, allegate al presente comunicato, finalizzate ad esporre in forma analitica e acritica la disciplina di riferimento che riconosce alla Federazione Italiana di Atletica Leggera la competenza esclusiva a rilasciare le autorizzazioni in materia di manifestazioni agonistico-competitive, con assunzione di tutti i provvedimenti collegati a tale funzione, e la normativa che discende dalla Convenzione FIDAL/UISP attualmente in vigore nella stesura e formulazione sottoscritta dalle parti, in regime di prorogatio fino al prossimo 31 dicembre e che disciplina tra l’altro l’organizzazione delle manifestazioni e la partecipazione alle gare, con tutte le esclusioni e limitazioni riferite ai tesserati FIDAL per la presenza nelle manifestazioni non organizzate da Società affiliate alla FIDAL e non autorizzate dalla stessa FIDAL. Cagliari 22 Agosto 2013.

 

CONOSCENZA E RISPETTO DELLE REGOLE 1

di Giuseppe Spanedda Fiduciario Regionale GGG

Non amo esprimermi su argomenti sui quali non ho diretta competenza e responsabilità, ma

 poiché da tempo assisto, soprattutto nel blog, ad interventi finalizzati ad esprimere critiche e censure nei

 confronti del Comitato Regionale Sardo della Fidal e di chi, ope legis, lo rappresenta nel territorio di

 competenza (art. 22 dello Statuto) per i provvedimenti assunti nel tentare di impedire violazioni di norme

 e regolamenti e nel segnalare i fatti perché gli Organismi Giudiziari e Giudicanti della Federazione

 assumano, al termine dei procedimenti che potranno essere instaurati, i provvedimenti previsti

 dall’ordinamento, desidero portare alla attenzione di quanti seguiranno questo non breve excursus, un

 contributo alla conoscenza degli argomenti.

 Ho sentito, al proposito, parlare di opportunità, di buon senso, di intimidazione, di minacce, senza

 riferire in questa sede di insulti e di male parole delle quali ho pure preso visione.

 In presenza di notizie circa una manifestazione che si ritiene non conforme alla Regolamentazione

 dettata dalla Federazione, e considerata come cogente al punto da prevedere specificamente,in caso di

 inosservanza, il deferimento agli Organi di Giustizia Federale e l’applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 24

 del Regolamento per l’organizzazione delle manifestazioni), al Presidente corre l’obbligo di porre in essere

 tutte le procedure necessarie per informare gli organismi competenti, ed in primis gli organizzatori se

 affiliati o tesserati FIDAL, circa le supposte irregolarità; analoga iniziativa può e deve essere assunta nei

 confronti dei soggetti abilitati a concedere l’autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni e a chi

 deve controllarne l’esistenza e la conformità. Da ciò deriva la segnalazione al Comune, soggetto abilitato a

 rilasciare l’autorizzazione anche ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada (provare a leggerlo anziché

 tentare scioccamente di ironizzare sulla citazione di tale norma in precedenti segnalazioni sarebbe un segno

 di intelligenza al quale evidentemente chi sputa sentenze non è abituato), e ai CC istituzionalmente

 preposti alla verifica dell’esistenza, al controllo ed al rispetto delle autorizzazioni. La presenza a tali fini

 della forza pubblica è talmente rilevante che la mancata presenza comporta in ogni caso l’aggravamento

 della sanzione(art. 1.3c del Regolamento di Giustizia).

 Il buon senso vuole anche che si renda noto il fatto anche ai tesserati, attraverso il sito federale; se

 è vero infatti che l’ignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun

 effetto (art. 1.2 del Regolamento di Giustizia), è anche vero, ad abundantiam, che i comunicati ufficiali si

 intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione sull’organo ufficiale

 della Federazione (Art. 7 del citato Regolamento di Giustizia) ed il sito Fidalsardegna è il sito ufficiale della

 Federazione nel territorio.

 E’ altrettanto certo che al Presidente del Comitato Regionale è attribuito il diritto-dovere, cioè un

 diritto il cui esercizio è obbligatorio, di segnalare alla Procura Federale le presunte violazioni di norme

 statutarie o regolamentari. Compete quindi alla Procura Federale, all’esito delle indagini, adottare i

 provvedimenti di competenza, e cioè disporre l’archiviazione o disporre il deferimento al competente

 Organo di Giustizia con la formulazione di specifici addebiti (art. 18.3 del Regolamento di Giustizia).

 La eventuale richiesta di archiviazione, per manifesta infondatezza della notizia di violazione o per

 l’inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio, è quindi una naturale e prevista

 conclusione dell’iter giudiziario, e non può rappresentare una sconfitta o una deminutio capitis per

 nessuno, così come l’eventuale deferimento agli Organi di Giustizia non rappresenta una vittoria, ma la

 normale conclusione della procedura.

 Coloro che si misurano su questo campo con digressioni e deviazioni e con affermazioni non solo

 scorrette ma assolutamente improponibili mostrano di essere carenti non solo di adeguata cultura

 giuridica ma anche di senso civico.

 Nello specifico della manifestazioni, per le quali sul sito del Comitato Regionale Sardo della Fidal

 sono stati pubblicati i Comunicati finalizzati ad informare i tesserati della insussistenza della autorizzazione

 FIDAL per lo svolgimento di tali competizioni, occorre fare assoluta chiarezza sulle norme in base alle quali

 si è proceduto. Molte illazioni, molte disinvolte interpretazioni delle norme, ma assoluta scarsa conoscenza

 delle stessa e l’attribuzione ad improvvisati esegeti della qualifica o qualità di soggetti abilitati a fornire

 interpretazioni autentiche di detti documenti.

 Il punto di partenza, l’elemento fondante degli interventi di segnalazione e richiesta di intervento, è

 nel Decreto Legislativo 242/99 , modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004,n.15.

 Tale provvedimento legislativo ha attribuito al Consiglio Nazionale del CONI, tra l’altro, il compito

 di stabilire i criteri per la distinzione dell’attività sportiva. In attuazione di tale provvedimento il Consiglio

 Nazionale del CONI con la deliberazione n. 1109 del 24 marzo 2000 ha disciplinato il riconoscimento delle

 Federazioni Sportive Nazionali ai fini sportivi e l’ambito di svolgimento delle attività sportive, attribuendo

 alle Federazioni la competenza per quelle di natura agonistica.

 La circostanza che tale delibera non sia rintracciabile su Internet, come sostenuto da taluno, non ne

 fa venir meno la validità e conferma la incapacità di improvvisati affabulatori a ricercare nei modi dovuti i

 documenti che si vogliono consultare.

 Verso il citato Decreto Legislativo 242/99 e la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI ha

 proposto ricorso contro il Ministero per i Beni e Attività Culturali e contro il Ministero dell’Economia e nei

 confronti del CONI, la UISP con intervento ad adjuvandum di ACSI, AICS, ASI, CSEN, ENDAS, US ACLI, .

 La sentenza, contrariamente a quanto sostenuto e riportato sul blog da chi evidentemente ha poca

 confidenza con la letture e la comprensione dei provvedimenti giudiziari, non si riferisce ad un ricorso a

 carattere generale ma entrava e incideva nello specifico dell’intero provvedimento.

 Sostiene l’UISP nel ricorso introduttivo la illegittimità dello Statuto del Coni, lamentando una

 indebita compressione della libera funzione di promozione e organizzazione dello sport, collegata

 all’obbligo degli enti affiliati di svolgere le proprie funzioni nel rispetto dei principi , delle regole e delle

 competenze del CONI , delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline associate.

  Tale norma si risolverebbe in una dirigistica imposizione di linee comportamentali di natura pubblicistica.

 Tra le altre considerazioni tutte dirette al rigetto del ricorso, il TAR del Lazio (punto 2.1 della

 sentenza citata) fa rilevare come le Federazioni Sportive abbiano mantenuto una importate funzione

 pubblicistica in quanto l’ordinamento giuridico delega alle Federazioni il controllo della pratica sportiva

 agonistica , e come gli atti fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva posti in essere dalle

 Federazioni in qualità di organi del CONI sono esplicazioni di una funzione pubblica e costituiscono esercizio

 di poteri discrezionali di natura pubblicistica e con un’indubbia rilevanza esterna (cfr. Consiglio di Stato

 sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5486).

 Il rilievo dell’UISP circa la pretesa ingerenza è quindi sostanzialmente infondato e deve essere

 respinto.

 Nel punto 2.2 il Tribunale sostiene che l’UISP è libera di chiedere o meno il riconoscimento; nel

 caso in cui opti per tale soluzione, al fine di ottenere i contributi pubblici, non può sottrarsi all’obbligo di

 rendere compatibile il proprio statuto con quello del CONI (ubi comoda ibi et incomoda) per ciò che

 concerne sia l’attività sportiva sia la gestione dei contributi pubblici in conformità alle finalità

 pubblicistiche.

 Il punto 2.3 della sentenza definisce inconferente il terzo motivo con cui si lamenta la violazione

 dell’art. 2 del D,lgs. 242/1999. La condizione di richiedere l’approvazione dello Statuto per ottenere il

 riconoscimento non è assolutamente preclusiva dell’attività sportiva degli associati all’UISP. Per ciò che

 concerne l’attività agonistica, in linea di principio, non può invece prescindersi dalla affiliazione alle

 Federazioni agonistiche nazionali di riferimento. Un Ente di Promozione Sportiva, se vuole usufruire del

 contributo del CONI, deve necessariamente adeguare lo Statuto alle regole del CONI e delle Federazioni, e

 deve accettare i controlli sulle attività sportive e sulla gestione dei fondi. il motivo deve quindi essere

 respinto.

 Sostenere che in materia di diritto le parole “ in linea di principio”assumono il significato di “regole

 derogabili” denota scarsa conoscenza della materia; in generale il termine principio indica le basi ed i

 presupposti iniziali su cui si basa una teoria e che assumo non per convenzione o riconosciuto diritto, validità

 generale ed universale all’interno della teoria stessa; da essa discendono dunque, per deduzione o logica

 conseguenza, ovvero in maniera coerente al principio stesso, tutta una serie di leggi secondarie che

 caratterizzano la teoria in questione. Nel diritto i principi sono norme giuridiche di contenuto generale che

 esprimono valori ai quali si conformano altre norme dell’ordinamento.

 E, se pure si trattasse di norme derogabili, spetterebbe forse all’UISP dettare le norme?

 A seguire il TAR con la sentenza citata respinge anche i motivi aggiunti, accogliendo esclusivamente

 il ricorso per l’art.6.4 relativo alla sussistenza dell’obbligo della cittadinanza italiana per chi intende

 proporsi per accedere alle cariche statutarie.

 Il Consiglio di Stato presso il quale la sentenza è stata impugnata ha respinto il ricorso con

 soccombenza dell’ UISP anche nelle spese.

 Sulla base della normativa vigente le manifestazioni agonistico sportive oggetto di segnalazione e di

 richiamo non sono né autorizzate né autorizzabili.

 Se non fosse riservata in esclusiva alle Federazioni la autorizzazione per lo svolgimento di

 manifestazioni agonistico sportive, quale senso avrebbe la Convenzione FIDAL con gli Enti di Promozione

 Sportiva che regolamenta i rapporti e detta norme per la organizzazione e la partecipazione alle

 competizioni?

 Nessuna interpretazione di comodo, ma pura esposizione delle regole e dei provvedimenti

 giudiziari esistenti; conoscerle è obbligatorio non solo per rispettarle ma per farle rispettare anche agli

 altri, soprattutto a coloro che sono convinti che la desuetudine al rispetto delle norme costituisca

 impedimento e condizione di impunità.

 CONOSCENZA E RISPETTO DELLE REGOLE 2

di Giuseppe Spanedda Fiduciario Regionale del GGG

Negli anni la FIDAL e gli EPS hanno iniziato contatti indirizzati a definire accordi e gli stessi sono

 stati riportati nelle convenzioni che anche singolarmente gli EPS hanno sottoscritto con le Federazioni.

 L’ultimo sottoscritto il 5 febbraio 2009 dai Presidenti Fossati per l’UISP e Arese per la FIDAL, con

 scadenza al 31 dicembre 2012, è stato prorogato per intesa tra le parti, prima al 30 giugno 2013 e

 successivamente al 31 dicembre 2013. Tale documento ha quindi pieno valore ed è vincolante per le parti

 e per i propri associati.

 Tale documento fa salva la facoltà dell’affiliazione sia con la FIDAL che con l’UISP e rinvia per le

 modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all’attività sportiva all’allegato sub. 1.

 Appare quindi evidente che ogni soggetto è libero di affiliarsi sia alla FIDAL che all’UISP e che tale

 facoltà è estesa pure ai singoli tesserati.

 I tesserati FIDAL, come da dichiarazione sottoscritta all’atto del tesseramento, hanno l’obbligo di

 conoscere e di accettare lo statuto ed i regolamenti FIDAL.

 A norma dell’art. 3.1 dell’allegato 1 la Gestione Tecnica ed il Controllo del rispetto del R.T.I. in tutte

 le manifestazioni competitive- agonistiche di atletica leggera è compito esclusivo della FIDAL, che lo

 esercita attraverso il Gruppo Giudici Gare.

 Se tali condizioni non sussistono la manifestazione non può

avere luogo.

 A norma dell’art. 3.2 del citato allegato l’UISP può organizzare

manifestazioni competitiveagonistiche riservate solo ai propri tesserati (campionati provinciali, regionali e nazionali degli Enti), ed è

 consentita la partecipazione di tesserati FIDAL esclusivamente nel caso di tesseramento degli stessi anche

 all’UISP. Solo l’UISP direttamente può organizzare tali manifestazioni, e solo tali manifestazioni.

  norma dell’art. 3.3

 le società affiliate UISP che intendano organizzare manifestazioni

competitive agonistiche (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master), se intendono prevedere la

 presenza di tesserati FIDAL debbono ottenere l’affiliazione FIDAL e richiedere l’autorizzazione a far

 svolgere la manifestazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento delle Manifestazioni FIDAL.

 Tutti i partecipanti debbono essere in regola con il tesseramento alla FIDAL.

  A norma dell’art. 3.4 per le manifestazioni riservate alle categorie dell’area promozionale

 (esordienti, ragazzi, cadetti e amatori) i Comitati Regionali della FIDAL e i rappresentanti territoriali

 dell’UISP definiscono le modalità, i criteri e le disposizioni per la partecipazione degli atleti.

 Senza tali accordi qualunque partecipazione è impossibile.

Lo stesso allegato 1 al punto 3.7 definisce le caratteristiche delle manifestazioni non competitive.

La partecipazione alle gare è regolamentata dal punto 4 dell’allegato 1)

La norma di cui al punto 4.1 stabilisce che la partecipazione degli atleti alle gare di atletica leggera

competitive agonistiche è disciplinata dal R:T:I, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI

che regolano il tesseramento, ed è altresì subordinata ai Regolamenti delle singole manifestazione, cui

l’UISP e la Società organizzatrice affiliata FIDAL devono fare riferimento. La stessa norme impone

l’inserimento della manifestazione nel calendario FIDAL.

A norma dell’art. 4.2 convengono di permettere la partecipazione all’attività promozionale dei

propri tesserati esordienti, ragazzi, cadetti e amatori alle manifestazioni organizzate dall’uno o dall’altro,

nel pieno rispetto di quanto previsto in tutti i punti precedenti.

Rientra in ciò la preventiva pubblicazione nel calendario FIDAL.

 A norma dell’art. 4.3.

 la partecipazione di atleti Allievi, Juniores,Promesse, Seniores e Master alle

manifestazioni è subordinata all’affiliazione FIDAL della Società organizzatrice e al tesseramento FIDAL

 di tutti gli atleti.

 A norma dell’art. 4.4 i tesserati solo per l’UISP di pari fascia di età Master possono partecipare a

 manifestazione organizzate FIDAL, con esclusione dei Campionati, purchè in regola con la certificazione di

 idoneità sanitaria, esibendo la tessera di appartenza UISP. I risultati non sono validi per le classifiche FIDAL.

 A norma dell’art. 4.5 i tesserati Master Fidal possono partecipare a manifestazioni degli Enti di

 Promozione sportiva organizzate da Società affiliate FIDAL di pari fasce di età, con esclusone dei

 campionati.

  Su tale norma l’UISP ha sostenuto fin dal 2005, anno della firma del precedente accordo, che

il testo era da intendersi modificato per l’esistenza di un refuso società affiliate UISP e non società

 affiliate FIDAL). La FIDAL, con una nota del Segretario Generale datata 21 dicembre 2005, ha escluso

 ogni valore alla interpretazione fornita dalla UISP, osservando che in un rapporto negoziale, quale è la

 convenzione FIDAL/UISP, una delle parti, priva anche della legale rappresentanza, non può procedere

 unilateralmente a fornire una interpretazione autentica del testo che può provenire esclusivamente da

 intese tra le parti. In diritto infatti l’interpretazione autentica può essere dichiarata dal soggetto o dai

 soggetti che hanno emesso il provvedimento, e deve avere una forma identica al documento che si

 intende interpretare autenticamente. Quindi una nuova Convenzione che rettifica o modifica la

 precedente o un addendum modificativo. Non hanno alcun valore, ma non risulta che esistano, pareri

 espressi verbalmente o per iscritto, da soggetti privi della necessaria legale rappresentanza.

 Il testo del’attuale Convenzione è riportato ininterrottamente sul Vademecum FIDAL e

 rappresenta norma obbligatoria per tutti i soggetti affiliati o tesserati FIDAL. La circostanza che il testo

 del 2009, firmato dai Presidenti FIDAL e UISP riproponga la norma nella stessa formulazione del 2005

 significa esclusivamente che il testo era ed è conforme alla volontà delle parti.

 I tentativi della Lega Atletica dell’UISP, contenuti nella nota inviata al Comitato Regionale Sardo a

 proposito della “Corribanari”, di avallare la presenza di un refuso e di fornire una interpretazione,

 certamente non autentica, della norma sono privi di alcun fondamento giuridico e i soggetti che li hanno

 invece acriticamente recepiti come Vangelo sono a loro volta sostenitori, inascoltati ed inascoltabili, di tesi

 insostenibili.

 


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *